Art. 2.

      1. All'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi; in caso di parità è eletto il più anziano di età»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.